Credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno

Bando chiuso

Il Piano strategico della ZES unica

Guida all’agevolazione per il rilancio unitario delle attività produttive delle regioni italiane del Mezzogiorno

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy porta avanti misure di agevolazione messe in campo per incentivare le imprese italiane che investono nell’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’istituzione della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, la cosiddetta “ZES unica”, ha sostituito il precedente sistema di governance costituito da otto ZES diverse andando a comprendere i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

All’interno dell’area ZES unica, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi, quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

Chi può beneficiarne?

La misura è destinata a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, ad esclusione di quelle operanti nei settori:

  • dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite;

  • dei trasporti e delle relative infrastrutture;

  • della banda larga e della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

  • creditizio, finanziario e assicurativo

Quali sono gli interventi realizzabili con il credito d’imposta ZES unica?

L’agevolazione consente di beneficiare di speciali condizioni in termini economici, finanziari e amministrativi, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa orientati:

  • all’acquisto e/o locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio

    Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

  • all’acquisto di terreni

  • all’acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva

    Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

Intensità dell’agevolazione del credito d’imposta ZES unica

Il credito d’imposta è commisurato, per ciascun progetto di investimento e nel limite massimo di 100 milioni di euro:

  • alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili acquistati
  • agli investimenti immobiliari
  • (per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria) al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto di beni al netto delle spese di manutenzione

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 15 novembre 2024.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro e, in particolare, per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’agricoltura il limite si abbassa a 50.000 euro.

Il credito d’imposta è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento, come segue:

Regioni Piccole imprese
(valore massimo progetti 50 milioni)
Medie imprese
(valore massimo progetti 50 milioni)
Grandi imprese e PMI
con valore progetti oltre a 50 milioni
Abruzzo 35% 25% 15%
Molise, Sardegna, Basilicata 50% 40% 30%
Sardegna (aree del Piano Territoriale transizione giusta), Campania, Puglia, Calabria, Sicilia 60% 50% 40%
Puglia (aree del Piano Territoriale transizione giusta) 70% 60% 50%

 

Come si utilizza il credito d’imposta ZES unica?

  • per poter usufruire dell’agevolazione le imprese sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12/06/2024 al 12/07/2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01/01/2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2024. 

  • il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento;

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;

  • ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata;

  • il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione/ultimazione;

  • le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree e negli impianti nei quali è stato realizzato l’investimento, per almeno 5 anni da quando sono entrati in funzione. Altrimenti il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni che entro tale periodo, siano stati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Credito d’imposta ZES unica – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud Presidenza del Consiglio dei Ministri

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