Il Piano strategico della ZES unica
Guida all’agevolazione per il rilancio unitario delle attività produttive delle regioni italiane del Mezzogiorno
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy porta avanti misure di agevolazione messe in campo per incentivare le imprese italiane che investono nell’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’istituzione della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, la cosiddetta “ZES unica”, ha sostituito il precedente sistema di governance costituito da otto ZES diverse andando a comprendere i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
All’interno dell’area ZES unica, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi, quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
Chi può beneficiarne?
La misura è destinata a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, ad esclusione di quelle operanti nei settori:
dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
dei trasporti e delle relative infrastrutture;
della banda larga e della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
creditizio, finanziario e assicurativo
Quali sono gli interventi realizzabili con il credito d’imposta ZES unica?
L’agevolazione consente di beneficiare di speciali condizioni in termini economici, finanziari e amministrativi, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa orientati:
all’acquisto e/o locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
all’acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva
Il valore dei terreni e degli immobili
non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato
Intensità dell’agevolazione del credito d’imposta ZES unica
Il credito d’imposta è commisurato, per ciascun progetto di investimento e nel limite massimo di 100 milioni di euro:
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 15 novembre 2024.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a
200.000 euro e, in particolare,
per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’agricoltura il limite si abbassa a
50.000 euro.
Il credito d’imposta è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento, come segue:
Regioni |
Piccole imprese
(valore massimo progetti 50 milioni) |
Medie imprese
(valore massimo progetti 50 milioni) |
Grandi imprese e PMI
con valore progetti oltre a 50 milioni |
Abruzzo |
35% |
25% |
15% |
Molise, Sardegna, Basilicata |
50% |
40% |
30% |
Sardegna (aree del Piano Territoriale transizione giusta), Campania, Puglia, Calabria, Sicilia |
60% |
50% |
40% |
Puglia (aree del Piano Territoriale transizione giusta) |
70% |
60% |
50% |
Come si utilizza il credito d’imposta ZES unica?
per poter usufruire dell’agevolazione le imprese sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12/06/2024 al 12/07/2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01/01/2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2024.
il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento;
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata;
il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione/ultimazione;
le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree e negli impianti nei quali è stato realizzato l’investimento, per almeno 5 anni da quando sono entrati in funzione. Altrimenti il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni che entro tale periodo, siano stati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Credito d’imposta ZES unica – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud Presidenza del Consiglio dei Ministri