L’iper ammortamento è un’agevolazione fiscale che non riduce direttamente le imposte da pagare (come avviene per il credito d’imposta), ma consente di pagare meno IRES ed IRPEF deducendo dal reddito imponibile una quota maggiore del costo del bene strumentale 4.0.
Il beneficio è quindi subordinato alla capacità dell’azienda di generare utili sufficienti per assorbire la deduzione. Il costo del bene viene incrementato del 180% dal punto di vista fiscale, che corrisponde ad un beneficio del 43,2% suddiviso negli anni di ammortamento del bene.
Abbiamo già descritto nel dettaglio l’agevolazione, trovi l’articolo a questo link.
In questo pezzo andremo ad approfondire i passaggi fondamentali per evitare il recapture del beneficio fiscale ottenuto.
Art. 9 “controlli” del Decreto attuativo
L’articolo 9 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026 cita:
Il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero, di cui al comma 435 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La frase sottolineata esprime che i controlli possono essere effettuati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché il beneficio non si consuma in un anno ma segue il piano di ammortamento, è utile fare un esempio:
Un bene 4.0 interconnesso nel 2027 e ammortizzato con un coefficiente del 10% chiude il piano di ammortamento nel 2038, relativa dichiarazione dei redditi presentata nel 2039, ultimo giorno utile per il controllo il 31 dicembre 2044. Diciassette anni in cui l’impresa deve essere in grado di dimostrare quello che ha dichiarato in piattaforma nel 2027.
L’impresa è potenzialmente esposta a controlli per un lungo periodo. E’ fondamentale prevedere la raccolta e conservazione di tutta la documentazione in un congruo fascicolo.Il vincolo sul bene
L’articolo 10 cita che “l’impresa decade dal diritto al beneficio se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo”
Come si evince dalla parte sottolineata il vincolo sul bene dura quanto il periodo di deduzione (e quindi di ammortamento).
Tuttavia è possibile sostituire, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Le comunicazioni periodiche
Il decreto introduce l’obbligo di svolgere due comunicazioni periodiche a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione.
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
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