Novità iper ammortamento 2026, ecco le aliquote e le nuove regole
— Aggiornato al 05/05/2026
La Legge di Bilancio (n. 199 del 30/12/2025) conferma l’intenzione del Governo di sostituire le agevolazioni “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0” ed introduce un nuovo iperammortamento. L’obiettivo resta sempre il medesimo: incentivare gli investimenti in beni strumentali 4.0 e beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
La lista dei beni ammessi, inizialmente prevista dagli allegati A e B, è stata sostituita dai nuovi allegati IV e V della Legge di Bilancio. Inoltre, i beni oggetto di investimento devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Come funziona l’iperammortamento?
L’iper ammortamento non riduce direttamente le imposte da pagare (come avviene per il credito d’imposta), ma consente di pagare meno IRES ed IRPEF deducendo dal reddito imponibile una quota maggiore del costo del bene. Il beneficio è quindi subordinato alla capacità dell’azienda di generare utili sufficienti per assorbire la deduzione.
Il costo del bene viene incrementato di una determinata aliquota solamente dal punto di vista fiscale. Per quanto riguarda l’ammortamento e l’iscrizione nel libro cespiti viene considerato il valore reale del bene.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.Esempio pratico
| Costo reale del bene: 100.000 € |
|---|
| Iper ammortamento: +180% |
| Totale deducibile: 280.000 € |
| Aliquota IRES: 24% |
| Risparmio d’imposta = (280.000 – 100.000) × 24% = 43.200 € |
| ➡️ In pratica, l’impresa risparmia 43.200 € di imposte grazie alla maggiore deduzione |
L’agevolazione va sommata al normale ammortamento del bene, quindi, considerando l’esempio di cui sopra, l’impresa ammortizza normalmente il 24% del bene + il 43,2 % –> il beneficio complessivo risulterà del 67,2% !
Le aliquote previste per l’iperammortamento 2026
Le aliquote applicabili all’acquisto dei beni strumentali 4.0 ed investimenti green sono le seguenti:
| Aliquota beni strumentali e green 2026 | Beneficio (considerando un’IRES del 24%) |
|---|---|
| 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro | 43,2% |
| 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro | 24% |
| 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro | 12% |
Gli scaglioni si riferiscono agli investimenti annuali e non all’intero triennio.
Chi saranno i beneficiari dell’iperammortamento 2026?
Potranno accedere all’ipermammortamento 2026 tutte le imprese titolari di reddito d’impresa che effettueranno investimenti in beni strumentali 4.0 e/o investimenti green “finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”.
Sono escluse le imprese agricole, che però beneficeranno di uno strumento agevolativo dedicato.Spese agevolabili
“Completamento degli investimenti”: per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025.
Per i beni acquisiti tramite leasing finanziario – in analogia con Transizione 4.0 e 5.0 – il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.
Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo rileva invece la data di fine lavori.
Il vincolo “made in EU” viene rimosso per i beni degli Allegati IV e V; resta in vigore per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c).La “struttura produttiva” è definita come il sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa. È questa l’unità di riferimento per la presentazione delle comunicazioni al GSE.
La perizia tecnica e gli oneri documentali
E’ necessario attestare le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V e l’interconnessione dei beni tramite una perizia tecnica asseverata.
Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale deve essere attestata da una certificazione contabile redatta da un soggetto abilitato.
Le spese di certificazione non potranno essere “rimborsate” dall’agevolazione.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
L’accesso al beneficio è gestito tramite una piattaforma informatica del GSE ed è articolato in 3 fasi obbligatorie e sequenziali:
- Comunicazione preventiva: per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette preliminarmente i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione, e – per i beni energetici – la data prevista di entrata in funzione. È la fase di avvio della pratica.
- Comunicazione di conferma dell’investimento: deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche da parte del GSE. Contiene la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Per i beni in leasing finanziario l’adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente.
- Comunicazione di completamento: deve essere trasmessa al completamento degli investimenti e dopo l’avvenuta interconnessione dei beni degli Allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Questo termine è prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. La comunicazione è corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Il decreto attuativo introduce due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica:
- Entro il 20 gennaio di ciascun anno l’impresa trasmette una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio
- Entro il successivo 30 giugno trasmette una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.
I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE e i modelli di comunicazione con relative istruzioni di compilazione saranno definiti con uno o più decreti direttoriali del MIMIT.
Fruizione del beneficio fiscale
Il beneficio fiscale diventa attivo a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento. La condizione da rispettare e che “il bene oggetto dell’investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta”.
A titolo di esempio: se la comunicazione di completamento (con entrata in funzione) è inviata il 30 dicembre 2027 e il GSE risponde positivamente il 7 gennaio 2028, il beneficio fiscale vale per l’anno 2027.
Per la fruizione occorrerà naturalmente attendere sempre la ricezione della comunicazione di esito positivo del GSE.
